Parte I: Disposizioni Generali
Premesse
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate "CGC") disciplinano i rapporti giuridici tra i clienti ovvero, in generale, tra i partner contrattuali (di seguito denominati "partner contrattuali"), da un lato, e la First Avenue Srl e le sue società affiliate (di seguito denominate "FA") dall'altro.
Attualmente FA offre la seguente gamma di prestazioni:
- Pubblicità outdoor: City Light Poster, City Poster, Bus Poster, City Guide, Digital City Light Poster, Bus Digital TV, Train Digital TV, Digital Cinema Advertising (di seguito denominati "(D)OOH").
Pubblicità digitale o prodotti digitali: stol.it, suedtirolnews.it, sportnews.bz, second-hand.it, telmi.it, bautipps.it, kultur.bz.it, cippy.it, sentres.com, outdooractive.com, restaurants.st, shopping.st, meinhandwerker.lvh.it, ilmioartigiano.lvh.it, artejananatvalbadia.it, suedtirol.live, digitalsuedtirol.it, digitalaltoadige.it, tippthek.com, alpinemap.it, compresi tutti i sottodomini, i siti web, le applicazioni mobili, nonché gli strumenti software e i servizi connessi online e offline ad essi correlati (ad es. applicazioni mobili e servizi web mobili, widget di valutazione, sistemi di pubblicità) (di seguito denominati "DIGITAL”).
Il portfolio delle prestazioni offerte può essere ampliato o limitato in qualsiasi momento.
1 Ambito di applicazione
.1 Tutti le prestazioni di FA sono fornite esclusivamente sulla base delle presenti CGC.
.2 Le presenti CGC sono parte integrante di tutti i contratti che FA stipula con i suoi partner contrattuali (“Partner”) in merito alle prestazioni di servizi che devono essere fornite da FA, fatto salvo quanto diversamente concordato espressamente per iscritto.
.3 Le presenti CGC valgono altresì per tutte le prestazioni di servizi che verranno in futuro fornite al Partner.
.4 Le condizioni di contratto del Partner o di terzi non trovano applicazione se divergenti dalle presenti CGC. Una tale applicazione si intende esclusa anche qualora la FA non si opponga in modo specifico alla validità delle condizioni nei singoli casi. Anche se FA fa riferimento ad un documento scritto che contiene o che rimanda alle condizioni contrattuali del Partner o di terzi, da ciò non si può dedurre alcun consenso o accordo circa la validità di tali condizioni contrattuali. Allo stesso modo non trovano applicazione gli usi locali.
Qualora le prestazioni di FA siano resi in tutto o in parte da un terzo, ovvero FA abbia venduto prodotti di un terzo fornitore, il Partner è tenuto ad osservare altresì le eventuali condizioni di contratto e d’uso del terzo fornitore nella versione di volta in volta vigente, come pubblicate sulle pagine web di FA e/o del terzo fornitore, purché le predette condizioni di contratto e d’uso non contrastino con le presenti CGC. Mediante l’accettazione delle presenti CGC si intendono accettate anche le condizioni di contratto e d’uso del terzo fornitore.
.5 Per quanto riguarda le prestazioni DIGITAL di FA, l'utilizzo di tali prestazioni sarà considerato come accettazione incondizionata delle presenti CGC.
2 Parti contraenti e successori legali
.1 Parte contraente è il Partner da un lato, e FA dall’altro lato. Il Partner risponde direttamente nei confronti di FA, anche se è rappresentato da un terzo (ad es. un'agenzia).
.2 Nel caso di contratti con agenzia che funge da Impresa Generale (di seguito "IG") o con una ProAgency, è quest'ultima il Partner e non il suo Cliente (di seguito anche "Cliente finale"). Le IG e/o ProAgency sono responsabili e garantiscono a FA il rispetto delle presenti CGC e delle relative condizioni contrattuali integrative anche da parte del Cliente finale. Per i contratti con una IG e/o un ProAgency, devono essere rispettate in particolare le disposizioni dell'art. 13.
.3 Se il Partner è una persona giuridica, FA si riserva il diritto di agire personalmente contro il rappresentante legale del Partner in caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali. Il legale rappresentante è quindi, e attraverso l’accettazione delle presenti CGC dichiara espressamente di essere, responsabile solidale per gli obblighi assunti dal Partner nei confronti di FA.
.4 Il Partner si adopererà al meglio al fine di garantire che FA possa fornire adeguatamente le prestazioni concordate per contratto. In ogni caso, il Partner è il solo responsabile della correttezza e della conformità alla legge del materiale pubblicitario, dei contenuti e delle informazioni messi a disposizione di FA.
.5 In caso di successione legale individuale o universale nel corso di una riorganizzazione, FA è autorizzata a trasferire al successore legale tutti i diritti e i doveri derivanti dal rapporto contrattuale con il Partner. Il Partner dà sin da ora il suo esplicito consenso.
.6 La cessione a terzi da parte del Partner dei diritti previsti da un contratto stipulato tra il Partner e FA non è ammessa senza il consenso scritto di FA. Ciò vale in particolare per la cessione e/o il subaffitto delle superfici pubblicitarie e/o degli spazi pubblicitari. Le IG e le ProAgency sono esplicitamente autorizzate a cedere superfici pubblicitarie e/o spazi pubblicitari nelle modalità qui indicate e nel rispetto delle presenti CGC.
3 Perfezionamento del contratto
.1 Le prestazioni elencate nelle offerte di FA sono soggette a modifiche senza preavviso, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i termini di consegna e le prestazioni complementari e - nel caso di prestazioni pubblicitarie - la disponibilità di spazi pubblicitari e i posizionamenti non sono vincolanti per FA. Le offerte non costituiscono proposte vincolanti per la stipula di un corrispondente contratto. Ciò nemmeno nel caso in cui l'offerta dovesse essere contraddistinta dalla dicitura "vincolante" o simile. Tale dicitura è da leggersi piuttosto come un invito non vincolante alla FA a presentare un'offerta per il conferimento di un incarico.
.2 Ogni offerta indirizzata a FA per il conferimento di un incarico deve indicare il nome del Cliente (finale), in caso di prestazioni pubblicitarie, anche il mezzo pubblicitario e il contenuto della pubblicità prevista. Se il Cliente (finale) è rappresentato da un'agenzia, una IG o una ProAgency, quest'ultima deve rivelare il nome del Cliente (finale).
.3 Il contratto si perfeziona solo quando FA dichiara espressamente l'accettazione dell'incarico (conferma d'ordine) o quando l'ordine viene fornito al Cliente da FA, anche senza previa dichiarazione esplicita di accettazione (ad es. attivazione/collocamento del materiale pubblicitario in conformità all'ordine). Nel caso di contratti DIGITAL e di contratti (D)OOH il contratto si perfeziona anche attraverso il caricamento dei file o dei contenuti da parte del Partner sui sistemi e sulle piattaforme messe a disposizione da FA e la corrispondente attivazione da parte di FA. Attraverso il caricamento dei files o dei contenuti, le CGC si considerano accettate ai sensi dell'art. 1.5.
.4 FA si riserva il diritto di rifiutare gli ordini senza indicarne i motivi, senza che il richiedente possa far valere alcun diritto o pretesa.
4 Tipi di contratto e durata del contratto
.1 Si possono distinguere i seguenti tipi di contratto:
- a) Contratti annuali (ad es. inserzioni commerciali su piattaforme DIGITAL, noleggio di software (SaaS), API, ecc.)
- b) Campagne (in particolare prestazioni pubblicitarie a tema o programmati, ecc.)
- c) Services (ad es. formazione, controllo qualitativo della grafica fornita, creazione di materiale pubblicitario, ecc.)
.2 Salvo diverso accordo scritto, la durata del contratto per i contratti in corso è di 1 (un) anno dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 3.3. Il contratto corrispondente si rinnova tacitamente di anno in anno per lo stesso periodo contrattuale, a meno che non venga annullato da una delle parti almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza corrispondente. La disdetta deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), altrimenti risulterà non valida. La posticipazione dell’inizio della prestazione contrattuale può essere concordata separatamente a seconda dei casi.
.3 Per le prestazioni contrattuali di durata inferiore a 1 (un) anno (ad es. campagne) valgono i periodi di prenotazione concordati. In questo caso, è escluso il rinnovo tacito.
Se una prestazione (ad es. banner) viene prenotata senza indicazione temporale e tale indicazione temporale non viene presentata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento della prenotazione, FA si riserva il diritto di fornire la prestazione nella misura concordata ma secondo la propria disponibilità. La prestazione fornita a seconda della disponibilità include la componente temporale nonché il contenuto o, in caso di prestazioni pubblicitarie, il mezzo pubblicitario. Qualora il Partner non fornisca il materiale pubblicitario o il contenuto nel termine di cui all’art. 9.1 o non lo fornisca nella misura concordata, FA si riserva il diritto di produrre il materiale pubblicitario a propria discrezione e di integrarne il contenuto. I costi sostenuti e le eventuali spese ulteriori saranno addebitati separatamente ai sensi dell'art. 5.2 e secondo il listino prezzi.
.4 Il Partner è libero di modificare o integrare il contenuto.
5 Tariffe e fatturazione
.1 È da considerarsi determinante il listino prezzi in vigore al momento dell'ordine ovvero la tariffa indicata nell’offerta corrispondente. Tutti i prezzi s’intendono al netto di IVA nella misura di legge.
.2 Tutte le prestazioni non espressamente indicate o concordate nell'ordine saranno addebitate separatamente (ad es. assistenza personale per richieste di ulteriore modifica oltre il numero di modifiche concordato nell'ambito di un pacchetto pubblicitario digitale, prestazioni grafiche aggiuntive, ecc.)
.3 Allo stesso modo, le seguenti imposte e tasse, che la FA deve pagare alle autorità (come le marche da bollo, i dazi doganali, l'imposta sulla pubblicità, gli onorari d'autore, ecc.), nonché i costi aggiuntivi straordinari (come i costi aggiuntivi per la spedizione, i costi di trasporto e di disposizione a causa di una consegna tardiva o errata del materiale pubblicitario fisico, i costi straordinari di trasporto, i costi per qualsiasi lavoro amministrativo e creativo nell'ambito delle campagne digitali, i costi per la stampa/produzione del materiale pubblicitario se non sono inclusi nella tariffa di affissione/pubblicazione, ecc.) sono addebitati separatamente. In caso di aumento di imposte e tasse nel corso della durata del contratto o di altri costi aggiuntivi straordinari, FA ha il diritto di fatturarli al Partner anche retroattivamente.
.4 Se al Partner vengono fornite gratuitamente prestazioni in aggiunta alle prestazioni contrattuali, vale in linea di principio che queste vengono concesse una sola volta e, in caso di proroga del contratto (ad es. in caso di contratti continui), non fanno più parte delle prestazioni contrattuali concordate e acquistate dal Partner.
.5 FA ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento acconti o garanzie (ad es. sotto forma di garanzia bancaria). Gli sconti concessi o menzionati nelle offerte non sono cumulativi. Si applica sempre lo sconto più alto.
.6 Se non diversamente concordato per iscritto, tutte le fatture di FA sono da pagare a vista.
.7 Nel caso di contratti pluriennali e in corso, le tariffe vengono automaticamente adeguate al tasso di inflazione al momento del rinnovo del contratto. Come valori di riferimento si utilizzano l'indice EUROSTAT ovvero l'indice ISTAT, se questo è superiore. Il mese di riferimento è l’ultimo mese disponibile in questione. Gli importi sono arrotondati ad un importo senza cifre decimali e divisibile per 5 (cinque). È esclusa una compensazione verso il basso.
.8 Le tariffe e i periodi di fatturazione possono essere modificati in qualsiasi momento durante la durata del contratto ed entrano in vigore immediatamente, anche per i contratti in corso, con l'obbligo per FA di comunicare al Partner eventuali modifiche. In caso di aumento dei prezzi nella misura superiore al 15% (quindici per cento) al Partner spetta un diritto straordinario di disdetta. Il diritto straordinario di disdetta deve essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della notifica dell'aumento della tariffa. In caso contrario, l'aumento della tariffa si considera accettato.
.9 In caso di un tasso di inflazione straordinariamente elevato (superiore allo 0,5% al mese secondo uno degli indici di cui all'art. 5.7) o di altri eventi imprevedibili, le tariffe possono essere adeguate anche retroattivamente alla fine del periodo di fatturazione, secondo i tassi di inflazione ufficialmente determinati.
.10 In caso di proroga del contratto (anche tacita), le eventuali variazioni di tariffa e/o gli adeguamenti dell'indice comunicati in precedenza si intendono in ogni caso accettati. La mancata disdetta del contratto da parte del Partner è da considerarsi in questo caso come consenso esplicito.
6 Inadempimento ed annullamento del contratto
.1 In caso di inadempimento totale o parziale da parte del Partner, FA ha il diritto, dopo un sollecito infruttuoso con la definizione di un ulteriore termine di 7 (sette) giorni, di recedere dal contratto immediatamente a propria discrezione, ovvero di considerare il contratto come annullato per colpa esclusiva del Partner.
.2 In caso di ritardo nel pagamento da parte del contraente, gli interessi di mora sono comunque dovuti, anche senza sollecito, e sono calcolati ai sensi del d.lgs. 09.10.2002, n. 231. In questo caso il Partner è tenuto a rimborsare a FA anche tutte le spese relative alla riscossione (onorari di avvocati, spese di riscossione, spese di gestione e spese postali, ecc.).
.3 Se il Partner è in mora con un pagamento rateale concordato, FA ha il diritto di esigere il pagamento immediato dell'intero importo differito o dell'importo residuo della fattura dovuto per la durata del contratto.
.4 Se la situazione economico-finanziaria del Partner dovesse peggiorare in modo provato (ad es. mostrando un capitale proprio negativo o un valore patrimoniale contabile inferiore a 0 (zero)) e in modo tale che il pagamento del compenso pattuito per FA risulti compromesso, oppure se venisse presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del Partner, FA ha il diritto di dichiarare tutti i crediti in sospeso immediatamente esigibili e di eseguire ulteriori prestazioni per il Partner solo dietro pagamento anticipato e di recedere dal contratto in caso di ritardo nel pagamento.
.5 In caso di violazione da parte del Partner delle disposizioni degli articoli 8 e 10 delle presenti CGC o di altre disposizioni contrattuali indicate come essenziali nel contratto corrispondente, il contratto si considera annullato per effetto di legge, e ciò per colpa esclusiva del Partner. In questo caso il Partner è tenuto al risarcimento dei danni. Fermo restando tale obbligo di risarcimento danni, il Partner è in ogni caso debitore nei confronti di FA della tariffa concordata per la prestazione indicata nel contratto nonché degli onorari sostenuti.
.6 I contratti si considerano in ogni caso risolti di diritto se viene aperta una procedura di insolvenza nei confronti del Partner o se la suddetta apertura viene rifiutata per mancanza di mezzi.
.7 Eventuali reclami e/o contestazioni da parte del Partner devono essere presentati immediatamente durante l'esecuzione delle prestazioni mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) a FA.
7 Condizioni di storno
.1 In caso di contratti di durata inferiore a 1 (uno) anno ai sensi dell'art. 4.3, il Partner può stornare la prestazione contrattuale prenotata, ed i seguenti costi di storno vengono sostenuti in ogni caso in percentuale all'importo della fattura.
Per la pubblicità outdoor:
- fino a 17 (diciassette) settimane prima dell'inizio della prestazione: 0% (in caso di ricorrenza 5%)
- da 16 (sedici) a 9 (nove) settimane prima dell'inizio della prestazione: 30%
- da 8 (otto) a 7 (sette) settimane prima dell'inizio della prestazione: 80%
- 6 (sei) settimane o meno prima dell'inizio della prestazione: 100%
Per la pubblicità digitale o prodotti digitali:
- fino a 8 (otto) giorni prima dell'inizio della prestazione: 25%
- 7 (sette) giorni o meno prima dell'inizio della prestazione: 100%
I costi di storno in percentuale non si riferiscono a prestazioni terze.
Ai contratti in corso si applica l’art. 4.2.
.2 Nel caso di fornitura di Service, la FA sarà interamente rimborsata per tutte le spese e i costi sostenuti fino al momento dello storno (ad es. spese postali, telefoniche, di magazzinaggio, chilometraggio, ecc.). Le rate e gli anticipi fissati contrattualmente fino a quel momento rimangono interamente dovuti, indipendentemente dall'attività preparatoria già svolta da FA. Anche le spese relative agli obblighi assunti da FA (ad es. costi di locazione, costi di manodopera, ecc.) e/o le spese divenute inutili come conseguenza dello storno (ad es. chiarimenti, commissioni, ecc.) sono interamente a carico del Partner. Inoltre, il Partner si dovrà fare carico delle spese dovute alle prestazioni fornite da FA fino a quel momento e al tempo impiegato nello svolgerle.
.3 Gli storni parziali e i rinvii a periodi successivi sono parificati alle disdette.
.4 Le spese legate allo storno del contratto non rappresentano un credito per prestazioni future, a meno che FA non lo conceda espressamente al Partner nella conferma di storno.
8 Direttive di contenuto e tracking
.1 A tutela di tutte le parti coinvolte, FA attribuisce grande importanza al fatto che i contenuti riprodotti sui suoi mezzi pubblicitari digitali e sui suoi prodotti digitali siano utilizzati solo in conformità alle direttive di FA riguardo ai contenuti. Le presenti direttive si applicano a tutti i dati e contenuti che vengono inviati a FA in qualsiasi forma e pubblicati da FA attraverso i suoi mezzi pubblicitari digitali e i prodotti digitali.
.2 Il Partner si impegna a rispettare le seguenti disposizioni. In caso di violazione delle presenti direttive, FA si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento la fornitura delle prestazioni concordate con il Partner e di considerare il rispettivo contratto come annullato per colpa esclusiva del Partner ai sensi dell'art. 6.5. Eccezioni e deroghe alle direttive sul contenuto devono essere espressamente approvate per iscritto da FA.
.3 Il Partner si impegna in particolare a non pubblicare alcun contenuto ed a non inserire alcun contenuto fornito da FA su pagine web o in app che, a titolo esemplificativo (ma non esaustivo):
- sia pornografico o destinato solo agli adulti;
- inciti alla violenza;
- in cui si minaccia di fare del male a sé stessi o agli altri, o di fomentare tale minaccia;
- in cui vengono molestati, intimiditi o maltrattati individui o gruppi;
- che inciti all'odio verso individui o gruppi sulla base dell'origine etnica, della religione, della disabilità, dell'età, della nazionalità, dell'appartenenza alle forze armate, dell'orientamento sessuale, del sesso, dell'identità di genere o di qualsiasi altra caratteristica simile che comporti una discriminazione o un'esclusione sistematica;
- sia associato alla droga e agli strumenti che hanno a che fare con la droga;
- sostenga, venda o promuova prodotti realizzati con specie animali in via di estinzione o minacciate; e
- nel suo complesso, abbia contenuti in qualsiasi modo illegali, o che promuovano attività illegali o che violino i diritti altrui (ad es. materiale protetto da copyright, a meno che il Partner non abbia i diritti necessari per pubblicarlo).
.4 FA si impegna costantemente a migliorare tutte le prestazioni fornite (sistemi, codici sorgente, contenuti, ecc.) in modo tale da migliorare sia l'esperienza dell'utente, sia i risultati commerciali dei suoi partner contrattuali. A tale scopo, FA raccoglie i dati degli utenti di tutte le prestazioni fornite (sistemi, codici sorgente, contenuti, ecc.) e li elabora nel rispetto di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti.
.5 Il Partner accetta pertanto che in qualsiasi momento,
- in tutte le prestazioni fornite da FA;
- nelle prestazioni (sistemi, codici sorgente e/o contenuti) già integrate presso il partner; e
- nelle prestazioni (sistemi, codici sorgente e/o contenuti) da integrare in futuro
le misure tecniche per la raccolta dei dati dell'utente possano essere implementate, anche senza che il Partner venga appositamente informato. Tali misure tecniche possono essere, ad esempio, plug-in JavaScript che inseriscono dei cookie nel browser dell'utente delle pagine del Partner, ma anche qualsiasi altro strumento o codice sorgente.
Il Partner si impegna ad adottare o a far adottare successivamente una tale misura tecnica, anche se non è stata concordata contrattualmente fin dall'inizio.
A questo proposito FA si impegna ad attuare e a fornire le misure tecniche in modo tale che le spese del Partner per le prestazioni tecniche rimangano quanto più limitate possibile.
.6 Il Partner si impegna a rispettare scrupolosamente tutte le norme sulla protezione dei dati su qualsiasi applicazione o portale da lui stesso gestito, attraverso qualsiasi forma di scambio con FA, e ad ottenere tutti i consensi necessari dagli utenti per la trasmissione dei dati a FA. In ogni caso, il Partner si impegna a tenere indenne e sollevare FA da ogni responsabilità nei confronti degli utenti o delle autorità interessate.
9 Consegna di materiale e contenuti pubblicitari
.1 Il Partner fornisce a proprie spese e a proprio rischio e pericolo a FA il materiale pubblicitario necessario, compreso il contenuto. La consegna dei file di stampa per la produzione dei supporti fisici pubblicitari deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione, senza eccezioni, tramite il tool upload.firstavenue.it di FA. La consegna del materiale pubblicitario digitale avviene almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione. La fornitura dei contenuti avviene almeno 1 (un) giorno lavorativo prima dell'inizio della prestazione o in modo definitivo durante il periodo di prenotazione. Il materiale pubblicitario fisico per la stampa interna (compreso quello per un eventuale cambio di soggetto e per la sostituzione di manifesti/lamine) deve essere consegnato gratuitamente al Centro Servizi FA o all'indirizzo indicato nell'ordine almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione. La consegna del materiale pubblicitario, compresi i contenuti, deve avvenire senza eccezioni nella forma indicata dalla FA (definita tra l'altro nel manuale "Formati e Dati Tecnici" e direttamente nel Channel Manager di FA).
.2 La mancata consegna del materiale pubblicitario e/o dei file di stampa, compresi i contenuti di cui all'art. 9.1, o l'errata consegna del materiale pubblicitario e/o dei file di stampa entro il termine previsto non giustifica una modifica del periodo di prenotazione. Eventuali danni sono a carico esclusivo del Partner. I costi e le tasse rimangono dovuti per intero, anche se la prestazione pubblicitaria non viene più fornita o viene fornita solo parzialmente.
.3 Il materiale pubblicitario consegnato e il materiale pubblicitario prodotto da FA per conto del Partner possono essere utilizzati da FA ai sensi dell'art. 10.5 per un periodo di tempo illimitato e in un'area geografica illimitata. FA può disporne liberamente dall'inizio della prenotazione. FA non è obbligata a mantenerli oltre la fine della prestazione dei servizi.
.4 Né il Partner né l'autore hanno diritto ad alcun tipo di indennizzo per il materiale pubblicitario utilizzato da FA e da terzi, compresi i contenuti.
.5 Le prestazioni grafiche di FA devono in ogni caso essere prenotate separatamente e non sono incluse nelle prestazioni pubblicitarie offerte. Se non diversamente concordato, le offerte di prestazioni grafiche comprendono fino a 2 (due) richieste di modifica da parte del Partner. Le richieste di modifica dalla 3° (terza) in poi saranno fatturate al Partner separatamente.
.6 Nel caso in cui l'ordine effettuato presso FA comprenda anche prestazioni grafiche, FA presenterà in tempo utile al Partner una proposta grafica corrispondente. Le richieste di modifica devono essere notificate per iscritto alla FA entro 3 (tre) giorni lavorativi. Se FA non riceve alcuna richiesta di modifica entro il suddetto termine, la proposta grafica si considera approvata e rilasciata senza riserve. Salvo diversa approvazione scritta da parte di FA, il materiale pubblicitario realizzato da FA può essere utilizzato solo in relazione alle prestazioni contrattuali e nell'ambito dell'intero portafoglio di prestazioni di FA.
10 Contenuto e design del materiale pubblicitario e dei contenuti, diritti di proprietà intellettuale, concessione di diritti d'uso
.1 Il Partner è il solo responsabile della conformità alla legge della realizzazione del materiale pubblicitario, compresi tutti i contenuti (testi, link, coupon, ecc.) e del rispetto di tutte le norme e dei diritti relativi al materiale pubblicitario (diritti d'autore, diritti di proprietà intellettuale, licenze, ecc.).
In particolare, il Partner garantisce che le sue prestazioni pubblicitarie prenotate siano conformi a tutte le leggi in materia di concorrenza, pubblicità e proprietà intellettuale e, in generale, che non venga violata alcuna disposizione di legge a livello locale, statale o internazionale. Il Partner garantisce il rispetto delle normative di settore nonché delle direttive IAP e 'EASA e si impegna a pagare tutte le imposte e le tasse straordinarie associate ai circuiti.
In ogni caso, il Partner si impegna a sollevare e tenere indenne completamente FA da ogni qualsiasi responsabilità in relazione a tutti gli obblighi di cui sopra.
.2 Con l'invio di immagini, video e testi, il Partner dichiara inoltre di essere il titolare dei diritti. Se il Partner desidera che un terzo (ad es. l'autore) sia nominato come titolare dei diritti (ad es. titolare dei diritti d'autore e/o dei diritti d'immagine), il Partner deve comunicarlo espressamente a FA. Il Partner è l'unico responsabile della corretta attribuzione del nome del titolare dei diritti e si impegna in ogni caso a sollevare e tenere indenne FA da ogni responsabilità in questo senso e ad esonerare FA da ogni responsabilità.
.3 Se una prestazione pubblicitaria è totalmente o parzialmente vietata dalle autorità, o se non può essere eseguita come concordato per altri motivi ufficiali, o se non è conforme alle direttive IAP, EASA, ecc., FA può rifiutare di eseguire la prestazione senza fornire ulteriori motivazioni e può risolvere il contratto senza che il Partner abbia diritto ad alcuna pretesa. Lo stesso vale se - soprattutto nel caso di contratti (D)OOH - ci sono motivi per credere che la prestazione pubblicitaria porterà ad atti vandalici.
.4 I dettagli del contenuto devono rientrare nei parametri consentiti (numero di caratteri, numero di link, definizione della validità temporale e regionale, ecc.). Il Partner è l'unico responsabile per eventuali comunicazioni e richieste di autorizzazione alle autorità competenti (ad es. per i concorsi a premio ecc.).
.5 Con l'invio dei contenuti forniti dal Partner a FA o ai suoi partner commerciali oppure con l’inserimento dei contenuti su FA da parte del Partner o una persona da lui autorizzata, il Partner concede a FA il diritto d'uso non esclusivo e trasferibile per sé e per eventuali terzi titolari di diritti d'uso, distribuzione, modifica, pubblicazione o messa a disposizione del pubblico di tali contenuti senza limitazioni di tempo e di spazio nell'ambito dell'intero portafoglio di prestazioni di FA, comprese le soluzioni white label, i link, le piattaforme integrate di terzi. Ciò comprende tutte le necessarie modalità di utilizzo in ogni possibile procedimento tecnico in atto e/o futuro (stampa, online, mobile, ecc.) e anche sotto forma di app, nonché il diritto di FA di utilizzare i contenuti per i propri scopi pubblicitari.
Il Partner garantisce a FA che egli, a sua volta, dispone di tali diritti o è in grado di concedere a FA i suddetti diritti. Il Partner dichiara di non violare gli interessi meritevoli di tutela di terzi e di tenere indenne FA in ogni caso.
Il Partner concede inoltre a FA il diritto di utilizzare il suo logo e i suoi dati di contatto (indirizzo, telefono, e-mail, ecc.) e i link specifici dell'azienda (sito web, social media, ecc.) nell'ambito dell'intero portfolio di prestazioni della FA (ad es. come referenza).
.6 FA si riserva il diritto di rifiutare l'inserimento di contenuti del Partner o di rimuovere i contenuti senza indicarne i motivi. Ciò vale in particolare se vi è il sospetto che il contenuto sia in qualche modo illegale. In questo caso, la tariffa per il periodo di prenotazione, le tasse, gli onorari e i costi aggiuntivi straordinari rimane dovuta per intero, anche se la prestazione contrattuale non è più fornita da FA, o lo è solo parzialmente.
.7 I contenuti accessibili tramite il portafoglio di prestazioni di FA possono essere elaborati senza l'espresso consenso scritto di FA e/o dei rispettivi titolari dei diritti esclusivamente allo scopo di fornire la prestazione contrattuale come concordata.
I contenuti non possono essere pubblicati, copiati o distribuiti, né utilizzati o riprodotti in altro modo senza l'espresso consenso di FA e/o dei rispettivi detentori dei diritti.
.8 Se il Partner è espressamente autorizzato ad utilizzare i loghi e/o i marchi di FA, questi possono essere utilizzati solo nell'ambito delle prestazioni contrattuali in questione. Qualsiasi altro uso dei loghi/marchi (anche in forma modificata) non espressamente approvato comporta l'immediata cessazione del contratto per colpa esclusiva del Partner ai sensi dell'art. 6.5. FA si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni.
11 Mezzi pubblicitari con contenuti politici
.1 I mezzi pubblicitari con contenuti politici sono soggetti alle disposizioni di legge, alle condizioni del titolare della concessione, del locatore e delle autorità. Il Partner è tenuto ad informare FA qualora i mezzi pubblicitari abbiano un contenuto politico.
.2 La pubblicità esterna su mezzi come Bus Poster, Bus-Digital-TV e Train-Digital-TV non può essere utilizzata per i messaggi pubblicitari con contenuti politici.
.3 Per pubblicità politica si intende una campagna con cui un gruppo politico, un partito, un comitato d'azione, gruppo di lavoro o individuo fanno propaganda per un'elezione o un referendum (voto popolare) a livello europeo, statale, regionale, provinciale o comunale. I manifesti politici devono contenere un riferimento chiaramente riconoscibile a un partito, a un candidato o a una lista elettorale o ai temi concreti oggetto del referendum.
La cosiddetta pubblicità d'immagine (per gruppi, partiti e cause politiche) non rientra nella definizione di pubblicità politica.
.4 Nelle elezioni e nei referendum europei, parlamentari, provinciali e locali, FA tratterà tutti i candidati/i partiti/le liste in modo uguale durante la campagna elettorale. A tal fine si riserva il diritto di ridurre gli ordini senza indennizzo e senza preavviso al Partner.
.5 I messaggi pubblicitari politici devono menzionare il partito o l'organizzazione politica, nella misura in cui ciò è richiesto dalle autorità. FA deve sempre essere informata riguardo alla natura del partito o dell'organizzazione politica e riguardo all'autore.
12 Responsabilità e garanzia
.1 Per quanto riguarda la responsabilità e la garanzia valgono le disposizioni di legge. FA risponde solo in caso di dolo e colpa grave. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, in particolare per danni indiretti, mancato guadagno, difetti e danni conseguenti, danni causati da ritardo, perdita di dati, mancato utilizzo, forza maggiore, danni non materiali, danni a terzi, ecc.
.2 La responsabilità per i contenuti forniti dal Partner è esclusivamente a carico del Partner interessato. Né FA né i suoi partner commerciali si assumono alcuna responsabilità per i contenuti forniti dal Partner, in particolare anche per quanto riguarda la loro conformità alle disposizioni di legge. Nel caso in cui FA e/o i suoi partner commerciali siano ritenuti responsabili da terzi a causa di violazioni della legge, il Partner dovrà risarcire e sollevare FA e/o i suoi partner commerciali da ogni responsabilità; ciò include anche le spese legali e le spese processuali.
.3 FA non si assume alcuna responsabilità per la disponibilità continua del portafoglio di prestazioni FA, per errori, ritardi o interruzioni, virus, perdita di dati, cancellazione di dati o uso improprio dei dati. Se l'utilizzo del portafoglio di prestazioni FA non è possibile o lo è solo in misura limitata a causa di forza maggiore, eventi naturali, mancanza di accesso temporaneo al server, connessione internet mancante o difettosa, direttive delle autorità pubbliche e/o di altri partner contrattuali di FA ecc., le tariffe per il periodo di prenotazione, le tasse, i compensi e i costi aggiuntivi straordinari continueranno ad essere dovuti dal Partner senza alcun diritto di risarcimento.
.4 I mezzi pubblicitari DIGITAL e i prodotti DIGITAL contengono link ad altri siti web. FA non si identifica con i contenuti dei siti web collegati e non si assume alcuna responsabilità per essi.
.5 In ogni caso, la responsabilità è limitata all'importo totale dell'ordine per la prestazione acquistata dal Partner. La responsabilità per danni che superano tale importo è espressamente esclusa.
.6 FA non è in alcun caso responsabile per danni secondari, indiretti o finanziari, compreso il mancato guadagno, nonché per altri danni di qualsiasi tipo che il Partner subisce o potrebbe subire a causa del mancato svolgimento di una prestazione.
.7 Eventuali reclami contro FA devono essere avanzati in tribunale entro 3 (tre) mesi, pena la loro decadenza.
13 Imprese Generali e ProAgency
.1 Se il Partner è un'Impresa Generale o una ProAgency che stipula contratti nell'interesse dei propri clienti finali e/o si procura prestazioni da FA, si applicano le seguenti disposizioni supplementari.
.2 La IG e la ProAgency stipulano contratti per conto proprio o per conto del Cliente finale. In ogni caso, la IG e la ProAgency si impegnano a comunicare a FA il nome del Cliente finale. In caso contrario FA non darà esecuzione al contratto.
.3 Se un contratto viene stipulato per conto del Cliente finale, la IG o la ProAgency è interamente e solidalmente responsabile per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, anche da parte del Cliente finale.
.4 Per tutte le prestazioni (D)OOH, la IG o ProAgency addebita al Cliente finale il prezzo per il periodo di prenotazione, le tasse, gli oneri e i costi aggiuntivi straordinari di FA senza che vengano applicati ulteriori costi aggiuntivi alle sue offerte, ai suoi contratti e alle sue fatture.
.5 Se la IG o la ProAgency non adempie agli obblighi di cui all'art. 13.3. e 13.4., ciò comporta la perdita totale della provvigione o degli sconti di acquisto concessi. FA si riserva il diritto di richiedere ulteriori danni.
.6 FA è autorizzata a contattare direttamente il Cliente finale senza informare la IG o ProAgency.
.7 Le commissioni e le condizioni di acquisto delle IG e delle ProAgency sono calcolate secondo le relative norme in vigore.
14 Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy)
.1 FA tratterà i dati personali relativi al Partner e a terzi con riservatezza. Il trattamento dei dati è effettuato secondo i principi di correttezza, legalità e trasparenza.
.2 Con riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali contenute nel Decreto Legislativo del 30.06.2003, n. 196 igF nonché nel Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), il Partner acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali accettando le presenti CGC. Con l'accettazione delle presenti condizioni generali di contratto, il Partner dichiara inoltre di aver ricevuto le informazioni sulla protezione dei dati previste dalle suddette disposizioni di legge, di esserne a conoscenza e di accettarle senza riserve. Inoltre, la versione attuale della dichiarazione di protezione dei dati di FA è disponibile in qualsiasi momento al seguente indirizzo: […].
.3 Il Partner concede alla FA l'espressa autorizzazione ad informarlo sulle novità e gli aggiornamenti di prodotti e prestazioni, nonché sulle informazioni generali (anche tramite newsletter o simili) tramite i dati di contatto archiviati presso FA (per telefono, cellulare, e-mail, social media e canali di chat, posta, ecc.). Il Partner acconsente esplicitamente alla divulgazione dei propri dati di contatto a terzi per scopi pubblicitari. Il Partner può tranquillamente revocare il suo consenso o rifiutarsi di ricevere queste informazioni tramite comunicazione scritta a FA in qualsiasi momento.
.4 I mezzi pubblicitari DIGITAL e i prodotti DIGITAL di FA utilizzano Google Analytics, una prestazione di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"), SL-Connect e altri strumenti di analisi, se applicabile. Google Analytics, SL-Connect e altri strumenti utilizzano i cosiddetti "cookies", file di testo che vengono memorizzati sul computer dell'utente e che consentono un'analisi dell'utilizzo dei rispettivi mezzi pubblicitari digitali e dei prodotti digitali da parte dell'utente. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella dichiarazione sulla protezione dei dati attualmente in vigore, disponibile all'indirizzo indicato all'art. 14.2.
15 Requisito della forma scritta
.1 Ai fini della loro validità, tutti gli accordi tra il Partner e FA devono essere stipulati per iscritto. Gli accordi orali non sono validi.
.2 Lo stesso vale per l’eventuale disdetta, la modifica o l'integrazione di questi accordi, nonché per la rinuncia all'obbligo di forma scritta.
16 Diritto applicabile, foro competente e clausola di riserva
.1 Per tutti i rapporti giuridici tra il Partner e FA viene applicato il diritto italiano, con esclusione delle normative di diritto privato internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni.
.2 In caso di dubbio, la versione tedesca delle CGC prevarrà e avrà la precedenza sulle versioni in altre lingue.
.3 Se la legge non prescrive un foro competente obbligatorio, il foro di Bolzano è considerato quello di competenza esclusiva concordata. FA è tuttavia libera di adire il Tribunale del luogo di domicilio o di residenza del Partner.
.4 Qualora una disposizione di queste CGC dovesse risultare inefficace o nulla, questa non pregiudica l’efficacia delle altre disposizioni. Le disposizioni inefficaci o nulle verranno sostituite da disposizioni valide e imponibili che possano soddisfare il più possibile gli scopi perseguiti. Ciò vale altresì nel caso di una lacuna nelle presenti CGC
17 Modifica delle CGC
.1 FA si riserva il diritto di modificare le presenti CGC in qualsiasi momento.
.2 Le modifiche entreranno in vigore dopo la pubblicazione sul sito web [...] e si applicheranno automaticamente a tutti i contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione.
.3 Se, al momento dell'entrata in vigore della modifica, sussistono già uno o più accordi contrattuali tra il Partner e FA, stipulati sulla base di precedenti CGC, FA comunicherà al Partner le modifiche. Le modifiche si intendono tacitamente accettate anche per quanto riguarda i rapporti contrattuali in essere, se il Partner non si oppone alle modifiche entro il termine di 4 (quattro) settimane dalla notifica. In questo caso il silenzio è considerato come accettazione delle modifiche e le CGC modificate diventano parte del contratto o dei contratti coinvolti al momento della notifica.
Parte II: Disposizioni speciali
AA Disposizioni speciali per City Light Poster, City Poster, Bus Poster, City Guide, Digital City Light Poster, Bus-Digital-TV, Train-Digital-TV e pubblicità al cinema
18 Posizionamento dei mezzi pubblicitari
.1 FA posiziona i mezzi pubblicitari, compresi i contenuti, secondo il piano di distribuzione concordato (art. 20).
.2 Per Bus Poster, Bus-Digital-TV e Train-Digital-TV non può essere garantito l'utilizzo di linee e percorsi particolari.
.3 Per quanto riguarda la pubblicità al cinema, i gestori delle sale cinematografiche trasmettono i filmati pubblicitari in una sala buia (luce di ingresso o del trailer) dopo l'annuncio dell'inizio della proiezione. I filmati pubblicitari con contenuti sensibili vengono trasmessi solo dopo le ore 20.00.
19 Tariffe per periodo di prenotazione, imposte, tasse e costi aggiuntivi
.1 Per quanto riguarda le tariffe e la fatturazione si applicano le disposizioni degli art. 5 e 6; FA si riserva comunque il diritto di apportare modifiche ai listini prezzi fino alla conferma scritta della prenotazione da parte di FA.
.2 Per i City Light Posters, City Posters e Bus Posters, nel caso di contratti pluriennali, sono previsti per il materiale pubblicitario in carta tre cambi di soggetto all'anno, per il materiale pubblicitario in PVC un cambio di soggetto all'anno. Per City Guide, il cambio di soggetto viene effettuato su richiesta del Partner.
.3 I cambiamenti dei soggetti e dei poster per City Light Posters, City Posters e Bus Posters hanno luogo nelle date di affissione regolari (specificate nei listini prezzi e nei calendari di affissione). FA ha il diritto di addebitare 50,- € per City Light Poster, per Bus Poster e per City Poster F6 e F3 per il materiale pubblicitario cartaceo, e fino a 250,- € per City Poster F18 per il materiale pubblicitario cartaceo, per il materiale pubblicitario in PVC per City Light Poster e per City Poster F6 e F3 le spese sono di 90,- € e per City Poster F18 le spese sono di 450,- €, mentre per il materiale pubblicitario in Forex per City Poster F6 e F3 le spese sono di 100,- €. In caso di cambio di soggetto e di affissione al di fuori delle normali date di affissione, FA ha il diritto di addebitare i costi della data di affissione regolare aumentati del 100% per ogni City Poster e per i Bus Poster per ogni area di destinazione. Per i City Posters F18, F6 e F3 i costi della data di affissione regolare saranno aumentati del 50%. I costi per il cambio del soggetto sono al netto dei costi di stampa/produzione del materiale pubblicitario. La FA ha il diritto di addebitare 60,- € per il cambio di soggetto di una City Guide; tali costi includono il costo di stampa/produzione del materiale pubblicitario.
.4 In casi eccezionali, il Partner può farsi carico autonomamente della stampa del manifesto, previo accordo (stampa propria). In questo caso, al Partner sarà rimborsato l'importo di € 5,- per poster, a condizione che le prestazioni di stampa fossero inclusi nell'offerta di FA.
.5 In caso di consegna di mezzi pubblicitari materiali da parte del Partner, FA ha il diritto di addebitare (ai sensi dell'art. 9.1), oltre al prezzo della prestazione contrattuale concordata, 150,- € di costi per la relativa pratica per ogni consegna ritardata del materiale pubblicitario di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione e 350,- € di costi per la relativa pratica per ogni consegna ritardata di almeno 2 (due) giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione.
.6 Tutte le tasse straordinarie (ad es. per i giochi a premi) e le altre voci di spesa e gli onorari non espressamente indicati nel listino prezzi sono a carico esclusivo del Partner.
20 Piano di distribuzione e calendario di pubblicazione
.1 Il materiale pubblicitario (D)OOH viene distribuito secondo quanto indicato nella nota posizioni allegata alla conferma di prenotazione. A seconda del mezzo pubblicitario outdoor, la nota posizioni contiene, tra l'altro, i luoghi previsti, comprensivi delle posizioni con il rispettivo numero di spazi pubblicitari, nonché le società di autobus previste, comprensive del relativo numero di spazi pubblicitari.
.2 Il periodo di prestazione dei servizi e le possibili date di inizio e fine (durata minima, durata dell'installazione dei mezzi pubblicitari, ecc.) per la prestazione di servizi per tutti i mezzi pubblicitari outdoor sono specificati nel calendario di affissione di FA. Se è necessario posticipare la data d'inizio concordata, la prestazione dei servizi inizia al più tardi a partire dalla data di affissione successiva all'inizio originario delle prestazioni secondo il calendario d'affissione. Dev’essere tenuta in considerazione la regolamentazione speciale dovuta ai giorni festivi, come prevista dal calendario delle affissioni di FA.
21 Montaggio/smontaggio dei mezzi pubblicitari materiali
.1 Se non diversamente concordato, il montaggio/smontaggio dei mezzi pubblicitari materiali sarà effettuato da FA o da terzi incaricati da FA.
.2 Il prezzo per il montaggio/smontaggio dei mezzi pubblicitari materiali si basa sulle tariffe di FA come da relativa documentazione commerciale, listini prezzi attuali e offerte formalizzate. I prezzi sono soggetti a modifiche fino alla conferma scritta della prenotazione da parte di FA.
22 Dimensione/qualità dei mezzi pubblicitari
.1 Le dimensioni e la qualità del mezzo pubblicitario devono essere conformi alle direttive FA.
.2 Per i mezzi pubblicitari materiali vale quanto segue:
- Sono consentite le dimensioni definite all’interno del manuale "Formati e Dati Tecnici". Sono ammesse altre dimensioni se confermate per iscritto nella conferma d’ordine o nel contratto.
- I mezzi pubblicitari materiali per City Posters e i City Light Posters devono essere idonei all'affissione a umido oppure per l’esposizione negli impianti luminosi. I mezzi pubblicitari materiali per Bus Posters devono essere idonei all'affissione sugli autobus.
- Previo integrale richiamo delle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada Italiano, i manifesti/pellicole adesive con colori luminescenti, fluorescenti e bronzati (colori oro, argento e metallizzati) non possono essere esposti.
Per i mezzi pubblicitari digitali vale quanto segue:
- Sono consentite le dimensioni riportate nel Channel Manager di FA o quelle concordate per iscritto nella conferma di prenotazione o nel contratto.
.3 La conversione (codifica), l'ispezione della qualità e l'eventuale post-elaborazione dei filmati pubblicitari consegnati (ad esempio, per il livello sonoro) in conformità con gli standard applicabili sono effettuati da FA o da una società da essa designata. Ciò garantisce il mantenimento di un livello di qualità uniforme. FA fatturerà al Partner i costi di questa prestazione oltre alla tariffa per la durata della pubblicità.
23 Controllo/manutenzione dei mezzi pubblicitari
.1 FA non risponde per la perdita, il furto, il danneggiamento, il vandalismo e l’insudiciamento dei mezzi pubblicitari.
.2 I mezzi pubblicitari persi, rubati o danneggiati devono essere sostituiti dal Partner a proprie spese.
.3 Durante il periodo di fornitura della prestazione, il Partner può chiedere a FA un controllo congiunto delle postazioni pubblicitarie contestate.
.4 Per Citylight Poster, City Poster e Bus Poster FA provvede alla manutenzione durante il periodo di affissione e, in caso di manifesti e pellicole adesive danneggiati, affigge manifesti di ricambio e incolla pellicole sostitutive (nella misura corrispondente alla quantità massima definita nel contratto). Fanno eccezione i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o conseguenti ad atti colposi da parte di terzi. In caso di fornitura propria, il Partner deve fornire i manifesti sostitutivi necessari per la manutenzione contemporaneamente alla consegna dei manifesti regolari.
.5 Per le prestazioni pubblicitarie Bus Poster e Bus-Digital-TV nel caso in cui un veicolo venisse ritirato dalla circolazione prima della fine del periodo di prenotazione o si rendesse necessario per altri motivi il riposizionamento del mezzo pubblicitario tangibile, il Partner sostiene le spese per lo smontaggio, per la produzione del mezzo pubblicitario sostitutivo e per il relativo montaggio.
.6 I reclami possono essere presi in considerazione solo se il Partner li notifica immediatamente a FA. Il reclamo deve essere presentato in modo dettagliato e per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando esattamente il luogo e l'ora del posizionamento, in caso di pubblicità al cinema indicando il cinema, la sala, il giorno di proiezione, l'orario di proiezione e il motivo del reclamo, compresa una conferma dell'accaduto da parte del gestore del cinema. Per quanto riguarda la responsabilità e la garanzia valgono in ogni caso le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 12.
24 Spazi pubblicitari mancanti/insufficienti
.1 Se FA
- per mancanza di spazi pubblicitari (diminuzione degli spazi, priorità alle campagne politiche o altri motivi non imputabili a FA),
- in seguito a overbooking delle affissioni,
- in seguito a circostanze logistiche/organizzative,
non potesse fornire le prestazioni nella forma concordata, è libera di collocare altrove gli spazi pubblicitari interessati se necessario anche su altri mezzi pubblicitari outdoor e DIGITAL all'interno del proprio portfolio di prestazioni. In questo caso il Partner non ha diritto ad alcun indennizzo.
.2 Qualora non fosse possibile collocare altrove gli spazi, FA si riserva il diritto di ridurre la quantità o la durata dell’affissione, di ridurre il periodo di prestazione del servizio o di posticipare il periodo di prestazione del servizio a sua discrezione.
Se ciò non fosse possibile, FA addebiterà solo le prestazioni effettivamente eseguite. Il Partner non ha diritto ad alcun indennizzo.
.3 Le interruzioni temporanee dell’esercizio o gli occasionali cambiamenti del percorso decisi dalle aziende di trasporto pubblico locale non danno diritto ne’ alla riduzione dell’importo fatturato ne’ ad un indennizzo a favore del Partner.
In caso di interruzioni superiori a 30 (trenta) giorni, il periodo di fornitura della prestazione sarà prolungato gratuitamente per il periodo non disponibile oppure l'importo fatturato sarà ridotto di conseguenza.
.4 Se l’utilizzazione degli spazi pubblicitari successivamente al posizionamento del mezzo pubblicitario comprensivo del contenuto risulta impossibile, o anche solo temporaneamente limitato, ad esempio a causa di forza maggiore, eventi naturali, atti di violenza da parte di terzi, disposizioni delle autorità pubbliche e/o altri partner contrattuali di FA, il Partner è comunque tenuto al pagamento delle tariffe di prenotazione, di imposte, tasse e costi aggiuntivi, senza alcuna pretesa di risarcimento.
BB Disposizioni speciali per i MEDIA PER DIGITAL ADVERTISING (kultur.bz.it, cippy.it, sentres.com, restaurants.st, shopping.st, meinhandwerker.lvh.it, ilmioartigiano.lvh.it, suedtirol.live, digitalsuedtirol.it, digitalaltoadige.it, compresi tutti i sottodomini, le pagine web, le applicazioni mobili e i Softwaretools online- e offline, nonché i relativi servizi (ad esempio App mobili e servizi web mobili, Widgets valutativi, sistemi pubblicitari)
25 Prestazioni contrattuali mezzi pubblicitari DIGITAL
.1 Le prestazioni contrattuali sono descritte in modo dettagliato sul sito web di FA e nella documentazione di vendita.
.2 FA si riserva il diritto, a propria discrezione, di definire l'orientamento tecnico e creativo delle prestazioni DIGITAL gestiti da FA o la modifica e l'ulteriore sviluppo degli stessi, senza che il Partner possa avanzare rivendicazioni in merito.
.3 FA si impegna a fornire le prestazioni acquistate dal Partner tenendo presente la volontà del Partner. In ogni caso FA si riserva il diritto di prendere la decisione finale sulla realizzazione, sul volume e sul contenuto delle prestazioni, nonché su quali contenuti vengono pubblicati e quando.
.4 Se FA
-per insufficienza di spazi pubblicitari;
-per overbooking degli spazi pubblicitari;
-per circostanze logistiche/organizzative,
non potesse fornire le prestazioni nelle forme concordate, la stessa FA è libera di collocare le prestazioni coinvolte eventualmente anche su altri mezzi di pubblicità digitali all’interno del proprio portfolio di prestazioni. In tal caso il Partner non ha alcun diritto a qualsivoglia preteso indennizzo. Se il ricollocamento non fosse possibile, FA si riserva di ridurre gli spazi pubblicitari, di ridurre la durata della prestazione o di posticipare l’effettuazione della prestazione a propria discrezione.
Se ciò non fosse possibile, FA calcolerà soltanto le prestazioni effettivamente rese. Il Partner non ha diritto ad alcun ulteriore indennizzo.
CC Disposizioni speciali per i prodotti DIGITAL (Tippthek, Alpinemap, compresi tutti i sottodomini, le pagine web, le applicazioni mobili e i Softwaretools online- e offline, nonché i relativi servizi ad esempio App mobili e servizi web mobili, Widgets valutativi, sistemi pubblicitari)
26 Prestazioni contrattuali per prodotti DIGITAL
.1 Le prestazioni sono descritte in modo dettagliato sul sito web di FA e nella documentazione di vendita.
.2 Al Partner viene concesso un semplice diritto di utilizzazione non esclusivo dei prodotti DIGITAL nei propri esercizi commerciali per tutta la durata del contratto, verso il pagamento della tariffa pattuita. FA è titolare di tutti i diritti di protezione sui prodotti DIGITAL. Il Partner è tenuto ad osservare illimitatamente le indicazioni relative ai diritti di proprietà apposte sul supporto dati o sull'imballaggio.
.3 Il noleggio dei prodotti DIGITAL, la concessione di diritti d'uso a terzi, la concessione di diritti d'uso, nonché l'utilizzo dei prodotti all'interno di un Application Service Provider (ASP) non è consentito o richiede l'espressa autorizzazione di FA.
.4 Il Partner non è autorizzato a utilizzare i prodotti DIGITAL come strumento per ulteriori scopi commerciali o per la creazione di soluzioni per terzi, sia a pagamento che gratuitamente.
.5 Non è consentito al Partner tradurre, modificare o elaborare i prodotti DIGITAL, o decompilare, decodificare o disassemblare i Prodotti DIGITAL, decodificare o disassemblare il codice sorgente, creare opere derivate da qualsiasi porzione dei prodotti Digital, o diffondere pubblicamente i prodotti DIGITAL tramite connessione via cavo o wireless. Inoltre, il Partner si impegna a trattare con riservatezza i dati utente assegnati (nome utente e password).
.6 In corso di contratto, FA ha il diritto di pubblicare in qualsiasi momento i propri contenuti e quelli di terzi sui prodotti DIGITAL.
.7 Durante la durata del contratto, il Partner si impegna a non installare o utilizzare prodotti uguali o simili a quelli di FA e a non caricare alcun contenuto esterno senza l'espresso consenso scritto di FA.
27 Configurazione iniziale / installazione e formazione
.1 Se non diversamente concordato, il Partner è responsabile della corretta installazione e della configurazione iniziale dei prodotti digitali acquistati.
.2 Nel caso in cui sia stato stipulato un accordo in merito all'installazione e alla configurazione iniziale nonché alla formazione, il Partner deve assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti necessari da parte del Cliente, vale a dire che siano disponibili i locali, i canali di comunicazione, i documenti e il personale necessari. Se il Partner non adempie correttamente ai propri obblighi di collaborazione, i periodi di adempimento concordati contrattualmente da FA vengono prolungati di conseguenza. FA può fatturare le spese aggiuntive causate dal ritardo, in particolare in caso di prolungata disponibilità di personale o di risorse materiali proprie.
28 Passaggio del rischio, accettazione delle prestazioni
.1 La consegna dei prodotti digitali è a spese e a rischio del Partner.
.2 Se FA è stata incaricata anche dell'installazione e della configurazione iniziale, i lavori di installazione si considerano conclusi al momento della consegna. Non è prevista un'accettazione separata da parte del Partner.
.3 La durata del contratto inizia in ogni caso dopo la consegna o dopo l'installazione, a condizione che la FA sia stata incaricata di ciò.
.4 È responsabilità del Partner verificare immediatamente la funzionalità dei prodotti digitali forniti. La FA deve essere immediatamente informata di eventuali malfunzionamenti o difetti, al più tardi entro 3 (tre) giorni dalla consegna. La FA farà in modo che i malfunzionamenti effettivi vengano corretti il più presto possibile. FA si riserva espressamente il diritto di eliminare i malfunzionamenti mediante riparazione, sostituzione o modifica della prestazione a propria discrezione. In quest'ultimo caso FA non modificherà l'ambito delle prestazioni originariamente concordate per il Partner per quanto riguarda gli aspetti essenziali. Il Partner supporterà FA nell'eliminazione dei malfunzionamenti secondo quanto necessario.
.5 Il Partner può richiedere una riduzione della tariffa o può recedere dal contratto solo se l'eliminazione del malfunzionamento è definitivamente fallita. Il rimborso è escluso nel caso di una riduzione non significativa della qualità della prestazione.
.6 Se il Partner o terzi apportano modifiche ai prodotti digitali, il diritto di garanzia decade, a meno che il Partner non dimostri che il guasto non è dovuto alla modifica.
.7 Il Partner non ha il diritto di eliminare egli stesso i malfunzionamenti o di farli eliminare da terzi, né di chiedere il rimborso delle spese sostenute a questo scopo.
.8 FA ha il diritto di far eseguire le prestazioni dovute da società terze incaricate.
29 Termini di consegna
.1 I termini indicati dalla FA, in particolare le date di consegna, sono in linea di principio indicativi e sono vincolanti solo se espressamente concordati quanto tali per iscritto.
.2 Le modifiche agli ordini comportano l'annullamento delle date e dei termini pattuiti, se non diversamente concordato.
.3 I termini di consegna verranno ragionevolmente estesi in caso di forza maggiore e in caso ci siano impedimenti di cui FA non è responsabile e che hanno una notevole influenza sulla consegna o sull'esecuzione.
.4 FA non è vincolata alle tariffe indicate se è stato concordato un termine di consegna più lungo di 2 (due) mesi dalla conferma d'ordine scritta. In questo caso saranno addebitate le tariffe valide al momento della consegna.
30 Aggiornamenti e funzionamento
.1 I prodotti digitali forniti da FA richiedono aggiornamenti per funzionare in modo efficace. Gli aggiornamenti sono miglioramenti ed estensioni di componenti già esistenti e comprendono anche la manutenzione del programma, il backup dei dati e la sua compatibilità. Gli aggiornamenti sostituiscono parti dei prodotti precedentemente concessi in licenza e vengono installati e usati automaticamente. FA si riserva il diritto di modificare le condizioni di licenza previste per gli aggiornamenti - previa comunicazione al Partner. Gli aggiornamenti possono portare a malfunzionamenti temporanei.
.2 Il Partner prende atto che per motivi tecnici e al fine di prolungare la durata di vita di eventuali componenti hardware, i prodotti possono essere disattivati durante la notte.
.3 Il Partner si assume l'impegno di utilizzare attivamente i prodotti digitali per tutta la durata del contratto.
31 Spedizione dell'hardware e mantenimento della proprietà
.1 Nel caso in cui FA compri l'hardware per conto del Partner e lo rivenda al Partner, l'hardware rimane di proprietà di FA fino al saldo completo del prezzo pattuito.
.2 In caso di risoluzione del contratto, il Partner si impegna a restituire immediatamente a FA tutto il materiale di FA ancora in suo possesso e, in caso di ritiro, a consentire l'accesso alle persone incaricate da FA nei suoi locali commerciali.
.3 Per quanto riguarda l'hardware eventualmente in dotazione, FA non fornisce alcuna garanzia e nessuna copertura che vada al di là della garanzia del produttore o della garanzia legale.